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Come ripartire le spese condominiali

Come ripartire le spese condominiali

Se abiti in un condominio devi obbligatoriamente contribuire alle spese condominiali e per fare in modo che gravino alla stessa maniera su tutti bisogna contribuire con la propria parte.

 

Le spese condominiali si suddividono in spese ordinarie e straordinarie e vanno calcolate tra i condomini secondo i criteri contenuti nel regolamento condominiale oppure, in assenza di questo, in base alle norme contenute nel codice civile.

La modalità per ripartire le spese condominiali deve essere approvata dall’assemblea condominiale e i singoli condomini hanno il dovere di rispettarla, a meno che non vi è una successiva delibera che li annulla.

Di queste spese fanno parte la gestione dei beni condominiali e la manutenzione e l’utilizzazione di suddetti beni. Vediamo come ripartire le spese condominiali.

 

Spese ordinarie e spese straordinarie

 

Le spese ordinarie sono quelle necessarie per la gestione dei servizi comuni come il riscaldamento, la pulizia delle scale, ecc. Le spese straordinarie sono invece quelle spese occasionali che possono essere il rifacimento del tetto, della facciata o ancora la sostituzione della caldaia.

Come già detto, se è in vigore un regolamento condominiale, per ripartire le spese condominiali si terrà conto di esso, in quanto può contenere specifiche tabelle su sui fare affidamento senza tenere conto dei millesimi, come accade con il riscaldamento per il quale vengono calcolati i metri cubi riscaldati.

Invece, se per tutte le altre cose si deve tenere conto dell’art. 1123 del codice civile, occorre ripartire le spese condominiali in base al valore delle singole proprietà.

La proprietà viene suddivisa quindi in base alle tabelle millesimali e viene determinata in base al valore attribuito in millesimi ad ogni appartamento, box, cantina o altro.

 

Tabella millesimale

 

L’applicazione del codice civile subentra automaticamente se non vi è alcun regolamento per ripartire le spese condominiali che determini alternative.

Tale suddivisione delle spese condominiali sancisce che queste devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Se invece le spese condominiali riguardano cose utilizzate in misura diverse dai condomini, la ripartizione avviene in proporzione all’uso che ciascuno ne può fare.

 

 

Se vuoi saperne di più su come ripartire le spese condominiali consulta un esperto del settore che può darti tutte le informazioni dettagliate a riguardo e può calcolare esattamente la tabella millesimale ed il valore della parte che ti spetta da pagare in equità con l’utilizzo che ne fai.

Quando effettuare la convocazione per assemblea condominiale

 

L’ assemblea condominiale è un organo che si occupa della gestione dei bene e dei servizi condominiali ed è regolato dagli articoli 1135, 1136 e 1137 del codice civile.

Con l’assemblea condominiale si possono approvare tutte le deliberazioni derivanti dalle decisioni prese dai presenti e che sono valide anche per coloro che sono assenti o dissenzienti.

All’assemblea possono prendere parte tutti i condomini o, in assenza di essi, i delegati con delega debitamente compilata e firmata; gli usufruttuari; gli inquilini delle abitazioni; l’amministratore di condominio; se vi sono lavori all’edificio anche i tecnici possono prendere parte all’assemblea.

Vediamo come si effettua la convocazione per assemblea condominiale.

 

Convocazione dell’assemblea di condominio

 

La convocazione per assemblea condominiale ordinaria viene convocata annualmente per consentire ai condomini di prendere decisioni relative alla retribuzione dell’amministratore.

All’approvazione del preventivo di spesa annuale; all’approvazione del prospetto informativo annuale dell’amministratore; al fondo speciale per opere di manutenzione straordinaria; ad autorizzare l’amministratore a partecipare ad iniziative territoriali volte al risanamento e alla sicurezza del quartiere in cui sorge il condominio.

La convocazione per assemblea condominiale straordinaria può essere dall’amministratore, se è il caso, oppure da almeno 2 condomini (1/6 del valore dell’edificio), che possono convocare l’assemblea se dopo 10 giorni dalla richiesta questa è risultata vana.

 

Validità della convocazione

 

Per avere validità, la richiesta della convocazione per assemblea condominiale deve avvenire almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell’assemblea e può essere recapitata a tutti i condomini per raccomandata, fax, posta elettronica certificata (PEC) o a mano.

La richiesta di convocazione per assemblea condominiale deve contenere i nomi di coloro che hanno convocato l’assemblea; chi è il ricevente della richiesta; ora, data e luogo dell’assemblea, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e le questioni di cui discutere.

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea condominiale. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se vi prendono parte tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

L’assemblea in seconda convocazione, che si tiene dopo 10 giorni dalla prima, necessita dell’intervento di condomini che rappresentano 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio.

Per ulteriori aggiornamenti sulla convocazione per assemblea condominiale ci si può rivolgere ad esperti consulenti che vi daranno maggiori dettagli sulla questione.

Amministratore di condominio e le sue responsabilità

 

La figura dell’amministratore di condominio è prevista dal Codice civile ed è stata ulteriormente rivista con il decreto del 2012.

Nominato dall’Assemblea, dura in carica fino alla revoca della sua nomina e quindi ogni anno un condominio può avere un rappresentante diverso.

Quali requisiti occorrono per diventare amministratore di condomino?

In realtà non servono studi particolari, è sufficiente anche un diploma di scuola media superiore ma quello che conta è che sia in possesso dell’attestato rilasciato da un corso di formazione professionale e che frequenti periodicamente le attività di formazione inerenti ad esso almeno per un anno.

Deve anche essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, necessaria solamente se non fa parte dei condomini del palazzo. Inoltre, non deve avere subito condanne e per reati contro il patrimonio o protesti.

 

Amministratore di condominio: responsabilità e competenze

 

Le responsabilità dell’amministratore di condominio sono tante.

Prima di tutto deve tutelare i beni e le aree comuni dell’edificio, deve contattare e discutere con gli eventuali professionisti riguardo a progetti di ristrutturazione dell’edificio e ha anche il compito di consultare le varie ditte che devono eseguire i lavori.

Una delle più importanti mansioni dell’amministratore di condominio è anche quella di gestire la contabilità condominiale e far sì che tutti i conti quadrino a dovere, mettendo anche al corrente periodicamente tutti i condomini.

Tra gli obblighi che l’amministratore deve assolvere vi sono anche le deliberazioni dell’Assemblea da effettuare, intervenire per disciplinare l’utilizzo delle cose comuni e le prestazione dei servizi che vanno a beneficio dell’intera comunità, incassare i contributi e provvedere al pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria di tutto ciò che è in comune nell’edificio.

 

Ulteriori responsabilità dell’amministratore di condominio

 

Con la nuova legge del 2012 le responsabilità e i compiti dell’amministratore di condominio sono aumentati.

Infatti, oltre a rendere conto a fine del suo operato agli altri condomini, l’amministratore deve anche tenere il registro dei verbali dell’assemblea, il registro di anagrafe condominiale e il registro di contabilità.

Infine, l’amministratore di condominio è obbligato ad affiggere una targa sul portone di ogni immobile da lui gestito con il recapito e le proprie generalità.

E’ anche tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale dove introitare tutti i prelievi e versamenti del condominio.

 


Grazie mille da MestiereImpresa.it

 

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