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Bonifica Fibre Artificiali Vetrose: Ecco cosa dice la Legge

 

Il testo di riferimento sui rischi per la salute e le misure preventive per la messa in opera e bonifica delle Fibre Artificiali Vetrose è stato approvato dalla conferenza Stato Regioni a marzo 2015. Il documento si rifà alla normativa europea e al regolamento CE n. 1272 del 2008, identifica le tipologie di Fibre Artificiali Vetrose, i criteri per la classificazione della loro pericolosità e le azioni da intraprendere per la bonifica e rimozione in sicurezza.

 

Nell’articolo trovi una breve sintesi delle linee guida approvate.

 

Cosa sono le Fibre Artificiale Vetrose o FAV?

 

Le fibre vetrose sono fibre inorganiche che garantiscono elevate performance. Robuste, flessibili, non infiammabili, resistono all’umidità e all’attacco delle sostanze chimiche corrosive, trovano impiego in vari settori.

 

Tra le FAV troviamo le fibre a filamento continuo diffuse in campo elettrico e nel tessile, le lane di vetro e le FCR o Fibre Ceramiche Refrattarie impiegate nell’industria pesante, nel settore automobilistico e nell’aeronautica.

 

Quali sono i criteri che ne identificano la pericolosità?

 

Come stabilisce la normativa vigente, le FAV non presentano rischi per la salute dell’essere umano se rispettano due importanti criteri.

 

La prima condizione è la cosiddetta Nota Q e riguarda la persistenza e la solubilità nell’organismo di queste fibre. Se le Fibre Artificiali, una volta respirate e raggiunti i polmoni, vengono eliminate in modo naturale dal corpo, non sono in grado di causare effetti dannosi.

 

La seconda condizione è la Nota R ed è relativa al diametro, le fibre più piccole, con un diametro inferiore ai 6 micron, sono più pericolose perché attraversano le vie respiratorie e arrivano direttamente ai polmoni.

 

La maggior parte delle FAV prodotte sono classificate come sicure e vengono identificate come rifiuti speciali non pericolosi. Le fibre invece, che non soddisfano uno o entrambi i criteri sopra elencati, sono contrassegnate come rifiuti speciali pericolosi, potenzialmente cancerogene e in grado di causare tumori e altre gravi patologie respiratorie.

 

 

Quali sono le indicazioni operative per la rimozione delle Fibre Artificiali Vetrose

 

Le linee guida del 2015 sui rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute umana, indicano una serie di azioni da predisporre per effettuare la bonifica delle FAV in base al loro livello di pericolosità. Ecco cosa dice la legge caso per caso.

 

Per le Fibre che vengono prontamente eliminate dall’organismo e con un diametro maggiore di 6 micron, occorre effettuare la valutazione specifica del rischio sanitario per i lavoratori coinvolti. Anche se non sono cancerogene, alcune di queste FAV potrebbero infatti causare irritazioni cutanee o allergie da contatto.

 

Per la bonifica di strutture contenenti Fibre Artificiali Vetrose che non hanno superato il test di bio-dissolvenza da parte dell’organismo e hanno un diametro inferiore a 6 micron, sono comunque considerate rifiuti speciali non pericolosi, ma con un potenziale cancerogeno che va considerato.

 

La legge prevede dunque la valutazione della pericolosità del materiale da rimuovere e la messa in opera di azioni per minimizzare il rischio per i lavoratori. Le misure preventive per arginare il rischio sanitario includono la dotazione di mascherine facciali, guanti, vestiario e scarpe apposite monouso. Durante la rimozione e il trasporto dei manufatti va evitata la dispersione delle particelle nocive nell’ambiente, l’allontanamento e il trasporto dei materiali deve avvenire in umido con processo di nebulizzazione.

 

Infine nel caso in cui le FAV siano particolarmente cancerogene, identificate come rifiuti speciali pericolosi, con un grado elevato di bio-indissolubilità nel corpo e con diametro ridotto, la normativa prevede una serie di misure specifiche preventive.

 

Tra le più importanti troviamo il confinamento dell’area di lavoro o del cantiere, la creazione di un’unità di decontaminazione per i lavoratori, l’uso obbligatorio di mascherina facciale turbo ventilata, guanti e abbigliamento idoneo monouso. Il trasporto deve avvenire sempre tramite nebulizzazione, accompagnato da un monitoraggio giornaliero dell’are del cantiere e del personale, durante e al termine dei lavori.

 

L’eliminazione e l’imballaggio del materiale rimosso deve sempre avvenire secondo la normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Ricordiamo che alla luce del regolamento CE n. 1013 del 2006, il responsabile del procedimento è sempre il produttore del rifiuto stesso.

 

 


Grazie mille da MestiereImpresa.it

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