La certificazione energetica degli edifici consiste in una valutazione tecnica avente lo scopo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico di questi nonché di fornire informazioni sui consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima all'interno dell'immobile.
Il documento contenente le informazioni sopra descritte è l'Attestato di Prestazione Energetica ed è redatto da un tecnico abilitato chiamato certificatore energetico, che tiene conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell'affaccio dei singoli prospetti, del tipo di riscaldamento, del tipo di eventuale impianto di raffrescamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici, compresi eventuali impianti ad energia rinnovabile.
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento ad oggi utile per diversi scopi ed è richiesto nei seguenti casi:
■ Compravendita (rogito notarile, permuta ecc..);
■ Trasferimenti di proprietà a titolo gratuito;
■ Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
■ Annunci di vendita o di affitto di edifici o unità immobiliari;
■ Al termine dei lavori di costruzione di nuovi edifici;
■ Al termine di lavori di ristrutturazione consistente;
■ Per gli edifici pubblici ed aperti al pubblico;
■ Per l'accesso alle detrazioni fiscali del 65% sul reddito IRPEF;
■ Per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici;
■ Per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
L'APE non deve essere redatto per:
■ Immobili destinati a luoghi di culto;
■ Edifici "secondari" come legnaie, portici, piscine, gazebi ecc. e quelli rustici, o comunque senza infissi, rifiniture e impiantistica;
■ Fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
■ Fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
■ Fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 mq;
■ Fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre – oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.
L'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio comprese le eventuali necessità di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini sono allegati i libretti di impianto in originale o in copia.
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